Lo scorso 28 febbraio 2021 è stato emanato il Decreto Legislativo numero 36, noto ai più come “Decreto Riforma dello sport”, che ha chiarito e regolamentato numerose questioni legate al mondo dell’attività sportiva, sia dilettantistica che professionale.

Nello specifico, all’articolo 42, ha dato indicazioni chiare e precise sulle figure professionali che possano, a tutti gli effetti, fornire assistenza nello svolgimento delle attività sportive presso palestre, centri e impianti sportivi.

Vediamo cosa riporta esattamente una parte dell’articolo in questione e le implicazioni pratiche. 

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Articolo 42
Assistenza nelle attività motorie e sportive
  1. I corsi e le attività motorie e sportive offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi  di  ogni  tipo,  a  fronte  del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma  di quote di adesione, devono essere svolti con il  coordinamento  di  un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina,  dei  cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.
  2. Il  chinesiologo   deve   possedere   il   diploma   rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio  1958,  n.  88,  recante  Provvedimenti  per  l’educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto  legislativo 8  maggio  1998,  n.  178,  recante  Trasformazione  degli   Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e  di  corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo  17, comma 115, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  oppure  titoli  di studio equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo  Stato italiano. 
  1. L’istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive  dalle relative Federazioni Sportive Nazionali,  dalle  Discipline  Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP. 

A questo link si può consultare l’intero testo del Decreto Legislativo preso in esame.

Chi può insegnare una disciplina sportiva?

Come si legge dal Comma 1 del decreto, sono autorizzati a far svolgere corsi e/o attività motorie e sportive, quindi ad insegnare, solo due figure di tecnici:

  • il chinesiologo
  • l’istruttore di specifica disciplina

È quindi errato sostenere che solo la figura del chinesiologo possa insegnare in palestre o centri sportivi di qualsiasi tipo.

Quali requisiti deve avere il chinesiologo?

Nel Comma 2 vengono definiti i requisiti obbligatori per la qualifica di chinesiologo, che può essere:

  • diplomato ISEF

OPPURE

  • laureato in Scienze motorie

Ci sono poi ulteriori specifiche legate ai requisiti per questa figura, elencati nel dettaglio all’interno dell’articolo 41, che distingue ruoli e competenze tra:

  • chinesiologo di base
  • chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate
  • chinesiologo sportivo
  • manager dello sport 

Quali requisiti deve avere l’istruttore di specifica disciplina?

Come si evince dal Comma 3, per essere riconosciuti come istruttori di una disciplina specifica bisogna avere i requisiti definiti dalle Federazioni Sportive Nazionali,  dalle  Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP. 

Questo significa che le Federazioni, Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva hanno la facoltà di definire in autonomia i requisiti e i percorsi di formazione necessari per ottenere la qualifica di Istruttore, a patto che i suddetti siano riconosciuti dal CONI.

Pertanto, anche gli istruttori che abbiano qualifiche riconosciute dal CONI possono essere considerati autorizzati ad insegnare la/le discipline di cui hanno riconoscimento.

È quindi errato sostenere che solo i laureati in scienze motorie possano diventare istruttori, dato che questa possibilità è concessa anche agli istruttori di Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Il caso CSEN

Il Centro Sportivo Educativo Nazione (CSEN) è un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico). 

In quanto tale, chi ottiene le qualifiche erogate dal nostro Ente, ha diritto ad essere riconosciuto ufficialmente come istruttore di specifica disciplina o, più in generale, tecnico sportivo e, di conseguenza, può insegnare presso palestre, centri o impianti sportivi di qualsiasi tipo.

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